Con il Decreto del 23 dicembre 2019 vengono distribuite sul territorio nazionale le risorse per il Fondo degli “inquilini morosi incolpevoli”. La finalità del fondo è quella di fornire sostegno al reddito delle categorie sociali più deboli facilitandone il pagamento degli affitti e riducendo il fenomeno della morosità.
Per “morosità incolpevole si intende la situazione sopravvenuta di impossibilità di provvedere al pagamento del canone locativo, riconducibile alle seguenti cause:
1) perdita di lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
2) cassa integrazione ordinaria e straordinaria; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
3) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore;
4) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato una consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo; necessità di impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Per poter usufruire del contributo occorre:
1) essere titolare di un I.S.E.E. non superiore a 26.000 Euro;
2) essere destinatario di sfratto per morosità;
3) avere un contratto di locazione registrato.
L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole è stato fissato nella sogli di 12.000 Euro.
(Fonte: Rosario Dolce, Il Sole 24ore – Estratto da “Quotidiano del condominio” 8 febbraio 2020 e FiaipNews24)